GDPR AGENTI DI COMMERCIO

GDPR AGENTI DI COMMERCIO

gdpr agenti di commercioGDPR AGENTI COMMERCIO

Molti parlano di GDPR agenti commercio, hanno l’obbligo oppure no di rispettare questa normativa?

Perchè un agente di commercio deve rispettare il nuovo regolamento sulla privacy?

il GDPR agenti commercio, prevede circa 190 pagine di testo, ma per capire questo è sufficiente leggere il punto 1 dell’articolo 2 e le definizioni dell’articolo 4 che si trovano da pagina 74 del regolamento

Articolo 2

Ambito di applicazione materiale (C 15-21)

  1. Il presente regolamento si applica al trattamento interamente o parzialmente automatizzato

di dati personali e al trattamento non automatizzato di dati personali contenuti in

un archivio o destinati a figurarvi.

naturalmente non va applicato per l’esercizio di attività a carattere personale.

 

E’ altresì importante capire la definizione di dato personale e trattamento che troviamo nell’articolo 4:

1) «dato personale»: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o

identificabile («interessato»); si considera identificabile la persona fisica che può essere

identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo

come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all’ubicazione, un identificativo

online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica,

psichica, economica, culturale o sociale; (C26, C27, C30)

2) «trattamento»: qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza

l’ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali,

come la raccolta, la registrazione, l’organizzazione, la strutturazione, la conservazione,

l’adattamento o la modifica, l’estrazione, la consultazione, l’uso, la comunicazione

mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto

o l’interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;

Da ciò si evince che l’applicazione di tale regolamento è necessaria anche per le sole informazioni che consentono di identificare una persona fisica, è sufficiente un numero di telefono o una mail, indipendentemente dal fatto che siano o meno dati sensibili ed indipendentemente che queste informazioni siano trattate con supporti elettronici o cartacei.

L’unico dubbio potrebbe sorgere per gli agenti di commercio che lavorano solo con le aziende ma anche questo lo ritengo un argomento molto fragile perchè le aziende sono fatte di persone fisiche, quindi se l’agente di commercio vuole rapportarsi con segretaria, titolare, responsabile magazzino o direttore marketing dovrà pur avere informazioni che li riguardano come telefono, email o data di nascita, quindi ecco che tratta dati personali e non solo aziendali…

Infine l’agente di commercio ha  un consulente per la contabilità che dovrà elaborare le informazioni in suo possesso, un sistemista che gli farà assistenza al computer o la società che gli ha fornito il software gestionale, e che quindi avrà accesso al suo data base o alla sua rubrica ….

Quindi concludendo, con buona pace di chi afferma che l’agente non debba adempiere ad alcun compito per quanto riguarda la normativa sulla privacy, ritengo che per garantire la protezione dei dati personali e per evitare pesanti sanzioni sarebbe opportuno che tutti gli agenti di commercio si avvalessero di un professionista con specifiche competenze per rispettare tale regolamento…

Ricordandovi che venendo ad uno dei nostri workshop potrete approfondire gratuitamente questo ed altri argomenti, non mi rimane che augurare a tutti voi, buone vendite…

Video sul perchè gli Agenti di commercio devono applicare il regolamento europeo sulla privacy: